EUDR – EU Deforestation Regulation

(Entrato in vigore il 29 Giugno 2023)

Per garantire
che i prodotti commercializzati nell’UE non contribuiscano alla deforestazione nel mondo

Cos’è il Regolamento EUDR?

Il Regolamento EUDR è una normativa dell’Unione Europea che mira a ridurre l’impatto della
deforestazione legata all’importazione di beni. Si applica a prodotti come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, garantendo che siano “deforestation-free”, ossia
non provengano da terre deforestate dopo il 31 dicembre 2020.

Chi deve adattarsi alle regole?

Geolocalizzazione:

Tre elementi chiave:


Regole TRACE

Registrarsi nel sistema TRACE: Ciò consente di tracciare i flussi di merci e garantire la conformità alle normative EUDR.

Fornire informazioni dettagliate: Le aziende devono dimostrare l’origine dei prodotti, inclusi documenti che attestino pratiche sostenibili.


Diritti delle popolazioni indigene

Un aspetto cruciale del Regolamento EUDR è la protezione dei diritti delle popolazioni indigene. La deforestazione spesso ha un impatto diretto sulle comunità locali, che dipendono dalle foreste per
la loro sussistenza e cultura. Pertanto, il regolamento stabilisce che:

Rispetto dei diritti: Le aziende devono garantire che le loro pratiche di approvvigionamento non violino i diritti delle popolazioni indigene. Questo include il rispetto dei loro territori e delle loro
tradizioni culturali.

Consultazione: È fondamentale che le aziende coinvolgano le comunità indigene nelle decisioni che riguardano le terre e le risorse che utilizzano.

Quadro sanzionatorio

Multa: Le aziende che non rispettano le normative possono essere soggette a multe significative, che variano in base alla gravità della violazione.

Divieto di commercio: In casi estremi, le aziende possono affrontare divieti temporanei o
permanenti di commercio nell’UE per prodotti non conformi.

Responsabilità legale: Le aziende potrebbero anche essere ritenute legalmente responsabili
per danni causati dalla deforestazione legata alle loro attività.


Come adattarsi alle nuove regole?


Termine
Descrizione
Materie prime interessate
bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;
Prodotti interessati
i prodotti elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;
deforestazione
la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta;
foresta
terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
degrado forestale
i cambiamenti strutturali della copertura forestale, Il degrado forestale ai sensi del Regolamento significa la conversione di determinati tipi di foreste in altri tipi di foreste o altri terreni boschivi. I sistemi di gestione forestale sostenibile possono essere impiegati e incoraggiati, a condizione che non portino a una conversione che soddisfi la definizione di degrado.  La conversione per altri usi, come lo sviluppo urbano o le infrastrutture, non rientra nella definizione di deforestazione. Ad esempio, il legno proveniente da un’area forestale che è stato legalmente raccolto per costruire una strada sarebbe conforme al Regolamento. 
a deforestazione zero
a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
operatore
la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
commerciante
la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
mandatario
la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, conformemente all’articolo 6, ha ricevuto dall’operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell’operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento;
paese di origine
il paese o territorio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013; 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o piu’ paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
paese di produzione
il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto interessato o in esso contenuta;
Autorita Competente
E’ l’autorità designata da ogni Stato membro dell’Unione Europea per l’applicazione del presente regolamento. In Italia l’Autorità Competente è il MASAF, che ha incaricato il Corpo Forestale dello Stato per i controlli che saranno effettuati
Prodotto Composto
prodotto di origine legnosa composta da più specie legnose
geolocalizzazione
l’ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento;
file GeoJson
indipendentemente dal metodo di input, devono utilizzare il formato di file GeoJson standard ed essere conformi allo standard di coordinate WGS84 e alla proiezione EPSG:4326.
Dichiarazione di dovuta diligenza EUDR
L’operatore – prima di importare o esportare prodotti regolamentati presenta una dichiarazione attraverso il sistema di informazione predisposto dalla Commissione europea. Tale dichiarazione contiene almeno le seguenti informazioni: • Nome, indirizzo e identificazione EORI (Partita IVA/Codice fiscale); • Codice TARIC, descrizione e quantità del prodotto; • Indicazione del Paese e di TUTTI gli appezzamenti di produzione, con relative coordinate (latitudine e longitudine) di geo-localizzazione; Conferma che la dovuta diligenza è stata condotta conformemente alle prescrizioni del regolamento e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile
esportazione
il regime di cui all’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;
microimprese, piccole e medie imprese o PMI
le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 );
immissione in libera pratica
il regime di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
benchmarking nazionale
Un sistema di benchmarking gestito dalla Commissione classificherà i paesi, o parti di essi, in tre categorie (rischio alto, standard e basso) in base al livello di rischio di produrre in tali paesi merci che non siano esenti da deforestazione.
immissione sul mercato
la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione;
TRACES NT
Il «Trade Control and Expert System» (TRACES) è un sistema informatico europeo per il commercio internazionale di animali, merci di origine animale e alcuni prodotti di origine non animale.
messa a disposizione sul mercato
la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
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