EUTR – European timber regulation

(Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010)

Stabilisce gli obblighi degli operatori che immettono sul mercato legname e prodotti del legno

Noto anche come regolamento UE sul legname o EUTR contrasta il commercio illegale legname raccolto e prodotti del legno attraverso tre obblighi chiave:

catasta di tronchi nel bosco

Obblighi chiave



Che cos’è la “due diligence”?

Il fulcro della nozione di “due diligence” è che gli operatori intraprendono un esercizio di gestione del rischio in modo da ridurre al minimo il rischio di immettere sul mercato dell’UE legname raccolto illegalmente o prodotti del legno contenenti legname raccolto illegalmente.

Tre elementi chiave:

Quali prodotti copre il regolamento?

Il regolamento copre un’ampia gamma di prodotti in legno, inclusi prodotti in legno massiccio, pavimenti, compensato, pasta di legno e carta. Non sono inclusi i prodotti riciclati, così come la carta stampata come libri, riviste e giornali. La definizione del prodotto può essere modificata se necessario.

Il regolamento si applica al legname e ai prodotti del legno importati e di produzione nazionale.

Il legname e i prodotti del legno coperti da licenze FLEGT o CITES valide sono considerati conformi ai requisiti del regolamento.

Gli effetti causati da tagli illegali consistono in danni di natura

Economica (perdita di proventi e potenziali introiti legittimi)

Ambientale (deforestazione, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici)

Sociale (conflitti sull’uso delle terre, perdita di potere delle comunità locali)

Governance: corruzione

Molti prodotti derivati dal legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare al sistema di dovuta diligenza solo gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, laddove per i commercianti della catena di distribuzione è opportuno prevedere l’obbligo di fornire informazioni minime sui loro fornitori ed acquirenti ai fini della tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati.

Sulla base di un approccio sistemico, è opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno adottino le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, è opportuno che gli operatori esercitino la dovuta diligenza nell’ambito di un sistema di misure e procedure che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 6:

Descrizione, comprendente denominazione commerciale e tipo di prodotto, nonché nome comune della specie di albero e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa,

Obblighi per le aziende operatori

Obblighi per le aziende commercianti

Conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti
da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture

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