Glossario

Termine
Descrizione
Materie prime interessate
bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;
Prodotti interessati
i prodotti elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;
deforestazione
la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta;
foresta
terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
degrado forestale
i cambiamenti strutturali della copertura forestale, Il degrado forestale ai sensi del Regolamento significa la conversione di determinati tipi di foreste in altri tipi di foreste o altri terreni boschivi. I sistemi di gestione forestale sostenibile possono essere impiegati e incoraggiati, a condizione che non portino a una conversione che soddisfi la definizione di degrado.  La conversione per altri usi, come lo sviluppo urbano o le infrastrutture, non rientra nella definizione di deforestazione. Ad esempio, il legno proveniente da un’area forestale che è stato legalmente raccolto per costruire una strada sarebbe conforme al Regolamento. 
a deforestazione zero
a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
operatore
la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
commerciante
la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
mandatario
la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, conformemente all’articolo 6, ha ricevuto dall’operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell’operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento;
paese di origine
il paese o territorio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013; 1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. 2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o piu’ paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
paese di produzione
il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto interessato o in esso contenuta;
Autorita Competente
E’ l’autorità designata da ogni Stato membro dell’Unione Europea per l’applicazione del presente regolamento. In Italia l’Autorità Competente è il MASAF, che ha incaricato il Corpo Forestale dello Stato per i controlli che saranno effettuati
Prodotto Composto
prodotto di origine legnosa composta da più specie legnose
geolocalizzazione
l’ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento;
file GeoJson
indipendentemente dal metodo di input, devono utilizzare il formato di file GeoJson standard ed essere conformi allo standard di coordinate WGS84 e alla proiezione EPSG:4326.
Dichiarazione di dovuta diligenza EUDR
L’operatore – prima di importare o esportare prodotti regolamentati presenta una dichiarazione attraverso il sistema di informazione predisposto dalla Commissione europea. Tale dichiarazione contiene almeno le seguenti informazioni: • Nome, indirizzo e identificazione EORI (Partita IVA/Codice fiscale); • Codice TARIC, descrizione e quantità del prodotto; • Indicazione del Paese e di TUTTI gli appezzamenti di produzione, con relative coordinate (latitudine e longitudine) di geo-localizzazione; Conferma che la dovuta diligenza è stata condotta conformemente alle prescrizioni del regolamento e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile
esportazione
il regime di cui all’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;
microimprese, piccole e medie imprese o PMI
le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 );
immissione in libera pratica
il regime di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
benchmarking nazionale
Un sistema di benchmarking gestito dalla Commissione classificherà i paesi, o parti di essi, in tre categorie (rischio alto, standard e basso) in base al livello di rischio di produrre in tali paesi merci che non siano esenti da deforestazione.
immissione sul mercato
la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione;
TRACES NT
Il «Trade Control and Expert System» (TRACES) è un sistema informatico europeo per il commercio internazionale di animali, merci di origine animale e alcuni prodotti di origine non animale.
messa a disposizione sul mercato
la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
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